D.Lgs 81/2008

Decreto legislativo 9 Aprile 2008 - n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge

[3 Agosto 2007 n. 123] In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

D.Lgs 81/2008

Decreto legislativo 9 Aprile 2008 - n. 81

[Art. 2q] Responsabilizza civilmente e penalmente il datore di lavoro o chi lo rappresenta che deve esercitare la prevenzione attraverso un'attenta VALUTAZIONE DEI RISCHI "per la salute e la sicurezza".

[Art. 15e] Il datore di lavoro dovra operare per: RIDURRE IL RISCHIO ALLA FONTE.

[Art. 18q] PRENDENDO ADEGUATI PROVVEDIMENTI "per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" .

[Art. 63 Allegato IV punto 1.3.2 Modifica l'art.7 punto 2 del DPR 303/56 c.s.] I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonche esenti da protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi"

D.M. 236/89

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 - n. 236

[art. 4.2.2] La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole

[art. 4.1.10] I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole

[art. 8.2.2] Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia superiore a: 0,40 per elemnto scivolante cuoio su pavimentazione asciutta - 0,40 per elemento scivolante gomma su pavimentazione bagnata - i valori predetti di attrito non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione, che, devono essere applicati sui materiali prima della prova. Le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera

D.P.R. 503/96 Articolo 1

Precisa dove si applica la legge.

[1.3] Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione...

[1.4] Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale

[1.6] Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati, compresi quelli aperti al pubblico, si applicca il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236

[1.7] Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme del presente regolamento

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