D.Lgs 81/2008
Decreto legislativo 9 Aprile 2008 - n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge
[3 Agosto 2007 n. 123] In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs 81/2008
Decreto legislativo 9 Aprile 2008 - n. 81
[Art. 2q] Responsabilizza civilmente e penalmente il datore di lavoro o chi lo rappresenta che deve esercitare la prevenzione attraverso un'attenta VALUTAZIONE DEI RISCHI "per la salute e la sicurezza".
[Art. 15e] Il datore di lavoro dovra operare per: RIDURRE IL RISCHIO ALLA FONTE.
[Art. 18q] PRENDENDO ADEGUATI PROVVEDIMENTI "per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" .
[Art. 63 Allegato IV punto 1.3.2 Modifica l'art.7 punto 2 del DPR 303/56 c.s.] I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonche esenti da protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi"
D.M. 236/89
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 - n. 236
[art. 4.2.2] La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole
[art. 4.1.10] I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole
[art. 8.2.2] Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia superiore a: 0,40 per elemnto scivolante cuoio su pavimentazione asciutta - 0,40 per elemento scivolante gomma su pavimentazione bagnata - i valori predetti di attrito non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione, che, devono essere applicati sui materiali prima della prova. Le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera
D.P.R. 503/96 Articolo 1
Precisa dove si applica la legge.
[1.3] Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione...
[1.4] Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale
[1.6] Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati, compresi quelli aperti al pubblico, si applicca il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236
[1.7] Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme del presente regolamento
